Statuto

Statuto

Potrete trovare un estratto dello statuto dell’Associazione.
Sono stati riportati solo alcuni articoli, quelli ritenuti di interesse maggiore per i navigatori del nostro sito.
Lo Statuto nella sua forma integrale è disponibile presso la sede dell’Associazione e consultabile da chiunque voglia approfondire la sua lettura per avere una più completa visione su quali siano le regole vigenti.
L’estratto è stato diviso in due parti evidenziando la denominazione e finalià dell’associazione e gli organi direttivi.

Statuto - denominazione e finalità

Art.1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

E’ costituita ai sensi degli artt.36 e segg. Del Codice Civile l’Associazione

CENTRO SOCIO-CULTURALE “ANTONIO CARDINALI”

L’Associazione, senza scopo di lucro, opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulle Attività di Promozione Sociale ed è aderente ad ANCeSCAO.

La suddetta affiliazione comporta – obbligatoriamente – l’adozione della tessera nazionale ANCeSCAO; essa dà diritto al Socio dell’Associazione di partecipare alle attività di tutti i Centri Sociali affiliati, ad eccezione di quelle attività riservate esclusivamente ai Soci del singolo Centro.

Art.2 – SEDE e DURATA

L’Associazione ha sede in Corciano – Fraz.Ellera – Via 4 Giornate di Napoli n.15.

L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.3 – FINALITA’

L’Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di utilità sociale, culturale, civile a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; opera nel campo sociale, ricreativo-culturale e socio sanitario; intraprende iniziative di beneficienza a favore degli anziani, minori e delle persone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art.4 – ATTIVITA’ PRINCIPALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si propone di:

  • Predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
  • Promuovere il proficuo impegno del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale e ricreativa, ludico-sportiva, sociale e assistenziale, per dare ad anziani, ai giovani e a tutta la popolazione momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
  • Incentivare l’organizzazione di iniziative per sostenere persone associate e non, in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficienza o autofinanziamento;
  • Favorire lo svolgimento della vita associativa promuovendo incontri con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado, le altre associazioni e le forze politico-sociali del territorio per reciproci scambi di idee e conoscenze;
  • Valorizzare la gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica;
  • Svolgere attività di volontariato;
  • Programmare e gestirei servizi pubblici o parte di loro in convenzione e accordo con le Istituzioni locali, per decentrarli e migliorare la qualità della vita della comunità locale;
  • Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’associazione si propone.

In particolare, aderendo alla Associazione Nazionale Centri Sociali Anziani, Comitati Anziani e Orti (ANCeSCAO) – riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale Ente con finalità assistenziali – , per i propri associati potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

Parimenti l’Associazione potrà organizzare, sempre per i propri associati, viaggi e soggiorni turistici e termali come momento di aggregazione, socializzazione e miglioramento della salute.

Per la realizzazione delle proprie attività l’Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci. Potrà inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Per le eventuali attività svolte in convenzione con Enti Pubblici l’Associazione assicura i soci che prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.5 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli.

Il Consiglio Direttivo accoglie le richieste di adesione avanzate da coloro che sono maggiori di età.

All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento:

Nel caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà.

E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art.6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci e partecipanti hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture del Centro Sociale, di informazione e di controllo, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

Ogni socio di maggiore età, inoltre, ha diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.

Art.7 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei deve essere animate da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buonafede.

Art.8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con contestuale restituzione della tessera sociale; esse hanno effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Tutti i soci, ai sensi del precedente art.7, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio e danno all’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e deliberare le seguenti sanzioni motivate, disciplinate in apposito regolamento: richiamo, diffida, esclusione dall’Associazione.

I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo darà attuazione delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Il mancato pagamento ella quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata.

Art.9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Art.10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di unità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662.

Art.11 – RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • Quote associative annuali dei soci e contributi dei soci;
  • Contributi di privati e imprese;
  • Eredità, donazioni e legati;
  • Contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in ragione di accreditamento di attività aventi finalità sociali e anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • Proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • Erogazioni liberali dai soci e da terzi;
  • Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
  • Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

Art.12 – RENDICONTO ANNUALE

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari nonché quelli derivanti da raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate. Tale bilancio sarà depositato nella sede sociale almeno quindici giorni prima della riunione per l’approvazione da parte dei revisori dei conti.

I soci riuniti in assemblea ordinaria approvano il rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Esso deve essere depositato presso la sede sociale e proposto all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione, anche con modifiche ed integrazioni, nei quindici giorni successivi.

Art.13 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere così utilizzato:

  • Quanto al 10% accantonato al fondo di riserva indivisibile;
  • Quanto al restante 90% a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
  • 14 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. Assemblea dei soci
  2. Consiglio Direttivo
  3. Presidente
  4. Collegio dei Revisori dei Conti
  5. Collegio dei Probiviri

Art.15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. E’ il massimo organo deliberativo dell’Associazione.

E’ convocata almeno due volte l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario consuntivo e, in via straordinaria, di norma, per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell’Associazione, ovvero quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea validamente costituita. Per l’Assemblea straordinaria di scioglimento è richiesta la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione e la deliberazione di scioglimento è assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, non sono ammesse deleghe. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso da affiggersi all’albo della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es. comunicazione scritta con posta ordinaria ovvero a mezzo di posta elettronica con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Art.16 – I COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • Elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione;
  • Approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
  • Approva i regolamenti interni;
  • Effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali,
  • Delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
  • Previa determinazione del numero dei componenti, elegge il Consiglio Direttivo;
  • Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
  • Ogni socio, in maggiore età, ha diritto ad un voto, nel rispetto del principio del singolo di cui all’art.2532 C.C.. I voti sono espressi, di norma, con voto palese.

All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art.17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 9 (nove) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i propri soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.18 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti tramite da elezioni da indirsi con almeno trenta giorni di anticipo sulla data prevista di scadenza.

L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo può nominare/eleggere una commissione elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

Art.19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera o fax da spedire non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero almeno il 10% dei soci.

Art.20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le elezioni elegge tra i propri membri:

  • Il Presidente
  • Uno o più Vice-Presidenti (se più Vice-Presidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
  • Il Tesoriere e/o contabile;
  • Il Segretario;
  • I responsabili delle eventuali Commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle linee generali fissate dall’Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • Predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • Dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • Stipulare le convenzioni,
  • Formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
  • Predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  • Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • Deliberare il recesso e l’esclusione dei soci;
  • Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  • Elaborare il bilancio preventivo che può contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all’esercizio annuale successivo;
  • Elaborare il rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata, suddivise tra le attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all’anno precedente;
  • Stabilire i criteri per il rimborso ai soci per le spese effettivamente sostenute per l’Associazione, vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nella impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri quelli rimasti in carico debbono convocare entro trenta giorni l’Assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.21 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carico tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Esso convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza pagamenti. Il Presidente non può essere rieletto oltre due mandati completi. In casi del tutto particolari e su espressa volontà dell’Assemblea dei Soci, può essere concesso un terzo mandato.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art.22 – SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.23 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone i bilanci ed il rendiconto per l’approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell’Assemblea dei Soci, in base all’art.12 del presente Statuto.

Art.24 – COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo amministrativo ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità della contabilità, dei registri e redige i verbali per ogni visita. Controlla il rendiconto economico e finanziario consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al rendiconto consuntivo stesso. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi eletti dall’Assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sulla regolare applicazione delle norme statutarie. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.26 – GRATUITA’ DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art.27 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri e Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali.

Art.28 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del precedente art.15. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti anche fra i non soci che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art.10.

Art.29 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.

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Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci dell’Associazione Centro Socio-Culturale “Antonio Cardinali” – Ellera di Corciano – tenuta presso il Ristorante Faina di Mantignana in data 30 marzo 2014, come da verbale n.79 del Libro Verbali Assemblee dei Soci.

Registrato presso l’Agenzia delle Entrate- Direz. Prov.le di Perugia –  al n.4348 Mod.3° in data 14 aprile 2014

 

 

 

Statuto - organi direttivi

Art. 15 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei soci;
  • Comitato di gestione;
  • Presidente;
  • Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Collegio dei Probiviri.

 

 


Art.16 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
È convocata almeno due volte l’anno in via ordinaria per l’ apporvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Comitato di Gestione o da almeno 50 soci con motivazione scritta.
In prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci iscritti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti in proprio o per delega.
La convocazione è effettuata con avviso affisso all’albo della sede, almeno quindici giorni prima e con altre eventuali forme di pubblicità.


Art. 17 – COMPITI DELL’ ASSEMBLEA

L’ assemblea ha i seguenti compiti:

  • elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali del1’Assoicazione;
  • approva i bilanci preventivo e consuntivo;
  • approva i regolamenti interni e le convenzioni;
  • effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
  • delibera le modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Assoicazione;

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degl i intervenuti all’assemblea validamente costituita.
Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza secondo la normativa di legge vigente.
È data facoltà a ciascun socio di farsi rappresentare in assemblea.
Ogni socio, in maggiore età, ha diritto a un voto e potrà essere portatore al massimo di una o due deleghe.
All’ apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 


Art. 18 – COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione è composto da 9 a 21 membri eletti dall’Assemblea tra i propri soci nel rispetto del voto singolo di cui all’art. 2532 c.c. e del criterio delle pari opportunità.
Il Comitato di gestione è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.
I componenti il comitato di Gestione svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


Art.19 – ELEZIONE COMITATO DI GESTIONE

I componenti del comitato di gestione sono eletti tramite elezioni da indirsi con almeno 30 giorni di aniticipo sulla data prevista di scadenza.
A tutte le operazioni elettorali presiede la Commissione elettorale che è composta da tre membri soci non candidati alle elezioni. Essa è eletta dall’assemblea ordinaria; è anche suo compito predisporre il seggio elettorale.
Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta o con votazione palese conformemente alle scelte dell’assemblea.


Art. 20 – RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il comitato di gestione è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce più volte l’anno ed è convocato:

  • dal Presidente;
  • da almeno 1/3 dei componenti del Comitato di Gestione, su richiesta scritta;
  • da almeno il 15% dei Soci con richiesta motivata e scritta.

 

 


Art.21 – COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione nella prima seduta dopo le elezioni elegge tra i propri membri:

  • il presidnete;
  • uno o più Vice-Presidenti;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario.

Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito della linee generali fissate dall’ Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’ Assemblea;
  • dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • formalizzare gli atti per la gestione dell’ Associazione;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali, complementari e commerciali, relatuve all’ esercizio annuale successivo;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenbere le singole voci di spesa e di entrata, suddivise tra le attività istituzionali complementari e commerciali, relative al periodo di un anno;
  • stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l’Associazione;

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

 


Art.22 – PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile ed è il legale rappresentatnte dell’Associazione a tutti gli effetti.
Esso convoca e Presiede il Comitato di Gestione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varia, previa approvazione del Comitato di Gestione.


Art .23 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Comitato di Gestione.
Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita.
Controlla il bilancio cosnuntivo e predisone apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo stesso.
Dura in Carica tre anni ed è eletto nel corso dell’Assemblea nella quale vengono eletti i componenti del Comitato di Gestione.


Art.24 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti in Assemblea dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso sulle decisioni di espulsione.